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La discrasia delle firme sul retro delle ricette, è favoreggiamento?

Il Caso: veniva mandata a giudizio per favoreggiamento ex art. 378 c.p. una paziente di un medico sotto inchiesta per ricette e dichiarazioni di prestazioni mai effettuate al solo fine di recuperare utili economici dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente avrebbe aiutato ad eludere le indagini nei confronti del proprio medico riconoscendo come proprie tre firme apposte dietro ad altrettante ricette che, in realtà, erano completamente differenti tra loro. La discrasia tra le firme rappresentava, secondo gli inquirenti, la prova che la paziente mentisse e che lo facesse solo per agevolare il medico, dato che quelle prestazioni mai sarebbero state effettuate.

Nel corso del processo, la difesa produceva in giudizio i tre esami contestati come mai effettuati e ne chiedeva l’acquisizione come prova a discapito. Venivano poi auditi i testimoni che confermavano le dichiarazioni dell’imputata e cioè che quelle prestazioni erano state realmente effettuate e che gli esami erano reali. La difesa, inoltre, rappresentava che anche se le tre firme erano tra loro diverse, non vi era alcun disconoscimento da parte dell’autore ed anzi, ognuna di esse era attribuibile all’imputata poichè la stessa era affetta da numerose patologie, tali che potevano anche incidere sul suo movimento articolare.

All’esito dell’istruttoria, aderendo alla tesi della difesa, il Giudice di Caserta mandava assolta l’imputata perchè il fatto non sussisteva ex art. 530 c.p.p.

Note

Il Giudice di primo grado emette sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, dato che il riconoscimento di firme tra loro differenti non basta ad integrare il reato, tanto più se provate le prestazioni richieste. 

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