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No droga ? No Party!

A seguito di un’attività di indagine contro il traffico della droga , il 07/04/2014 i Carabinieri della stazione di Casal di Principe, si introducevano all’interno di una villetta nel cuore della città normanna per procedere ad una perquisizione. All’interno della stessa rinvenivano nel salone della villetta, tre uomini poi tratti in arresto. Sul tavolo del salone veniva rinvenuta una busta all’interno della quale si trovava polvere bianca dal peso lordo di gr. 208 , poi risultata al narcotest trattarsi di eroina.

Nel corso, poi, dell’ulteriore perquisizione, in altra stanza veniva rinvenuta altra sostanza di tipo eroina dal peso di gr. 155. Si procedeva così all’arresto delle tre persone, oltre che della proprietaria di casa presente all’interno dell’abitazione.

Il GIP convalidava l’arresto, ma rimetteva in libertà tre delle quattro persone arrestate, non sussiuetndo in capo a queste ultime la certezza della riferibilità della sostanza. Con riferimento a quest’ultimo provvedimento, il P.M. proponeva appello al riesame avverso la decisione del GIP del Tribunale di Napoli Nord che aveva emesso l’ordinanza di scarcerazione.

Tuttavia, nelle more dell’udienza innanzi al Tribunale del Riesame giungeva negli uffici della Procura la relazione peritale in merito al quantitativo di principio attivo rinvenuto nella sostanza. Ebbene, a fronte di circa 360 gr di sostanza grezza, il perito confermava solo la presenza di uno 0,1 grammi di principio attivo.

Di conseguenza il P.M. rinunciava all’impugnazione innanzi al riesame e richiedeva emettersi decreto di archiuviaizone per i suidicati indagati.

Il caso in esame spiega in maniera scolastica quanto a più riprese confermato dalla Cassazione e cioè che in assenza di un principio attivo con una reale capacità drogante o comunque al di sotto della soglia prevista nelle tabelle , non può esservi reato, laddove ci trovassimo in presenza di una fattispecie di coltivazione o detenzione ai fini di spaccio.

Di seguito si riporta un recente arresto della Cassazione.

Cassazione Penale, Sez. III, 1 ottobre 2013 (ud. 4 luglio 2013), n. 40620
Presidente Squassoni, Relatore Amoresano

I giudici della terza sezione, nel ritenere il motivo fondato, hanno preso posizione nuovamente sul tema del rapporto tra principio di necessaria offensività e reati in materia di stupefacenti richiamando, preliminarmente, una recente pronuncia nella quale si era affermato che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante” (v. Cass. pen. Sez. VI, 22-01-2013, n. 8393, rv. 254857)

Secondo la Corte – che richiama sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 360/1995 e n. 296/1996) – il principio di offensività opera su un duplice piano: quello della previsione normativa e quello dellapplicazione giurisprudenziale – quale criterio interpretativo applicativo affidato al giudice (offensività in concreto). Pertanto, il giudice deve valutare se la condotta contestata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma risultando in concreto inoffensiva, sicché se la sostanza ricavabile dallo stupefacente detenuto non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile, la condotta deve ritenersi non offensiva. Per converso, dal momento che la disciplina sugli stupefacenti rientra nelle ipotesi di reato di pericolo, non sarà mai applicabile il suindicato principio alla ipotesi di cessione di sostanza.

Note

In assenza di principio attivo o di sostanza a bassa soglia drogante non viene leso il principio di offensività della condotta.

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