Studio legale associato Forensis

Forensis

Studio legale associato

Violenza sessuale su minore ed infermità mentale, contrasto tra perizie, qual è quella da seguire?

Il Caso: l’imputato veniva rinviato a giudizio per la fattispecie di violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni quattordici ai sensi degli artt. 609bis e 609ter c.p., poichè presso l’abitazione della di lui madre costringeva la minore a subire abusi sessuali, palpandola, toccandola, nonchè trascinandola ed immobilizzandola su di un divano. Nel corso del processo, la difesa chiedeva al Tribunale di disporre perizia per valutare l’infermità mentale del predetto, ritenute rilevanti alcune certificazioni mediche prodotte sul suo stato psicofisico. Il Tribunale, accogliendo la richiesta, provvedeva a nominare Perito che concludeva per il riconoscimento della “condizione morbosa di ritardo mentale di grado moderato e grave condizione di deprivazione sociale e culturale per cui si prospettava la presenza di vizio totale di mente“, circostanza che, ove verificata in contraddittorio dal Tribunale, avrebbe potuto portare all’improcedibiltà processuale per inimputabilità del soggetto.

A tal punto del processo subentrava nomina a nuovo difensore di parte civile che interveniva in contraddittorio all’esame del Perito su indicato. Da tale esame emergevano contraddizioni tra le dichiarazioni rese dallo stesso in udienza in presenza delle parti e quanto scritto in atti. Conseguentemente, il Tribunale, invece di dichiarare l’improcedibilità, riapriva il processo per sentire i testimoni ed acquisire ulteriori prove.

Nel corso dell’istruttoria successiva, il Tribunale disponeva sia nomina a nuovo Collegio Peritale che ad un genetista, così come richiesto dalla parte civile. Il collegio Peritale di nuova nomina concludeva ritenendo che la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento dei fatti era solo parzialmente scemata, ovvero concludeva per la presenza soltanto di vizio parziale di mente.

Tale conclusione, però, oltre che contrastare parzialmente con la prima Perizia, contrastava anche con la elaborata consulenza di parte della difesa. Da qui ne emergeva un problema per il collegio, quale elaborato seguire? Quale doveva essere il limite alla decisione discrezionale?

In sentenza il Collegio scioglieva ogni dubbio, considerando che, oltre ai vari elementi emersi in corso di causa, la perizia del nuovo Collegio Peritale, redatta da due esperti più un terzo che aveva somministrato dei test psicologici all’imputato, era più completa, tanto da portare essi stessi ad esprimere una valutazione conclusiva univoca e certa. La consulenza della difesa dell’imputato, rispetto a quella disposta d’ufficio, era redatta da un unico specialista e non si era fatto ricorso a test.

Sulla base di tali considerazioni, e di altre valutazioni di merito ampiamente spiegate in sentenza, il Collegio riteneva soltanto semi-infermo mentale l’imputato e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione, stante la diminuente della semi-infermità e la concessione della diminuente per le attenuanti generiche, e condannava il predetto al risarcimento del danno alla vittima, da liquidarsi in separata sede civile, ma riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 10.000,00 euro.

Note

Il tribunale Collegiale di Santa Maria C.V. condanna l’imputato, considerandolo, alla luce della super perizia richiesta dalla parte civile, semi-infermo mentale. I test psicologici hanno fatto da discrimine tra le diverse perizie depositate.

Informazioni sull’autore

*/?>