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Può essere rilevata innanzi alla Corte di Cassazione, anche come unico motivo di ricorso, la causa estintiva del reato se maturata prima della pronuncia di appello, anche se non dedotta nel giudizio di secondo grado.

“È ammissibile il ricorso per cassazione dell’imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in grado di appello, proposto per l’unico motivo della violazione di legge consistente nella omessa immediata dichiarazione, da parte del giudice di merito, della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia della impugnata sentenza , ma dopo l’emissione della decisione di primo grado, anche se la questione attinente la maturazione del termine non sia stata dedotta nel giudizio di secondo grado”

Sulla scorta di questo principio di diritto, la sesta sezione della S.C. di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dagli avv.ti Pierluigi Grassi e Marco Alois, ha ritenuto di dover annullare senza rinvio il procedimento a carico di F.S., i cui termini per la prescrizione erano spiritati prima della data fissata per la celebrazione del secondo grado di giudizio.

In particolare, la Corte D’Appello di Napoli ometteva di rilevare in favore del ricorrente la intervenuta maturazione del termine di prescrizione di 6 anni dalla sentenza di condanna di primo grado fino alla data del decreto di citazione a giudizio in appello.

Infatti, tra la sentenza di primo grado emessa, in data 17/06/2011 e depositata in cancelleria in data 01/08/2011, appellata con ricorso depositato in data 28/10/2011, e la notifica del decreto di citazione a giudizio di secondo grado, notificato all’imputato in data 17/08/2018 ed emesso il 10/08/2018, erano trascorsi oltre anni 7, ovvero, quasi un anno in più rispetto al termine intermedio previsto dagli artt. 157 e 160 c.p.

Tra i motivi dedotti nel ricorso e implicitamente accolti dal Supremo Collegio, anche il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di impugnazione dell’imputato su punti della decisone diversi da quelli concernenti l’affermazione di responsabilità, non si forma il giudicato, a differenza di quanto avviene nel caso di annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio della Corte di Cassazione, ragion per cui può essere applicata la prescrizione del reato verificatosi nelle more. ( così SS. UU. 19 Gennaio – 26 Giugno, n. 1 – Ruzzolino ). In conseguenza di ciò, se l’impugnazione ha per oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio, può essere applicata la prescrizione del reato verificatasi nelle more, secondo una corretta interpretazione dell’art. 648 c.p.p. e sul fatto che il giudicato progressivo o parziale si forma sui capi della sentenza non impugnati (Cass. 25 marzo 2003 n. 13628 CED 223796).

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