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Analisi del DL. 146/2013 così come convertito dalla L. n. 43/2014 – C.d. Svuotacarceri

Il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è un tema sempre più all’ordine del giorno, soprattutto alla luce degli ammonimenti provenienti dall’UE che potrebbero portare verso maggio ad una condanna economica cospicua ai danni del Bel Paese proprio per come disciplina e gestisce le carceri. Per tali motivi, i vari Ministri della Giustizia che si sono succeduti in questi ultimi tempi hanno, ognuno a suo modo, provato ad abbattere il numero dei detenuti ristretti nelle Case Circondariali sovraffollate. Il metodo scelto, l’urgenza del problema e la mancata stabilità degli ultimi Governi, hanno prodotto però, una serie di provvedimenti incompleti e disorganici, ove il Decreto legge n. 146/13 ne rappresenta solo l’ultimo tassello scomposto. Lo scopo voluto, tutto sommato, viene raggiunto. Concretamente varie migliaia di detenuti usciranno prima e/o sono già usciti per via del C.d. Svuotacarceri del Natale 2013, con buona pace della certezza e garanzia del diritto. Devono essere affrontati adesso i singoli punti focali del provvedimento. All’art. 1) viene semplificata e velocizzata la procedura per l’ottenimento della rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, della remissione del debito, della esecuzione della semidetenzione, della libertà controllata, della riabilitazione e dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari. Il Magistrato di Sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza, ognuno per le rispettive competenze, in questi casi, infatti, procederanno senza formalità, ovvero senza la necessaria fissazione di udienza; L’art. 2) introduce una interessante modifica dell’art. 73 co. 5 del DPR 309/90 in tema di stupefacenti. Diminuisce di un anno la pena massima (da sei a cinque anni) e, dal combinato disposto tra il Dl. 146/13 e la legge di conversione n. 43/2014, ne viene rafforzata la individuazione di fattispecie autonoma di reato e non mera circostanza attenuante. Sempre all’art.2) viene abrogato il limite dell’affidamento in prova per più di due volte. All’art. 3) si introduce, tra i soggetti destinatari del reclamo, il Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, che viene meglio disciplinato dal successivo art. 7) Viene altresì introdotto il c.d. Reclamo Giurisdizionale, art. 35 bis O.P. Questa è una delle vere novità del provvedimento, poichè si consente ai detenuti la possibilità di presentare reclamo avverso una serie di provvedimenti e/o disposizioni e/o ordini e di avere le più ampie assistenze e garanzie di difesa a mezzo della fissazione di udienza. Precedentemente, invece, il reclamo era sottoposto al vaglio del Giudice senza il passaggio in Aula. Avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, inoltre, diventa (grazie alle nuove disposizioni della legge di conversione) possibile proporre un nuovo reclamo, entro 15 g.g. dalla notifica del provvedimento del Magistrato, al Tribunale di Sorveglianza (come una sorta di appello) ed avverso il provvedimento di quest’ultimo diventa possibile proporre anche ricorso per Cassazione. Viene soppressa in sede di conversione la punizione di 100 euro per ogni giorno di ritardo a danno della P.A. rispetto ai limiti temporali di legge. La concessione dell’affidamento in prova viene rivisitata, aumentando di un anno la pena residua massima (quattro e non più tre come prima) non ostativa. Viene disciplinato l’uso del c.d. Braccialetto elettronico (ed altri dispositivi) ed ampliata la possibilità di accesso da parte dei detenuti, sempre ove ne sia materialmente possibile la effettiva disponibilità. L’art. 4) introduce la c.d. Liberazione anticipata speciale, ovvero tra il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 al dicembre 2015 per ogni semestre maturato in stato di detenzione intramuraria o domiciliare, tranne che nei casi di misure alternative, la liberazione anticipata per buona condotta ammonta non più a 45 giorni a semestre bensì a 75 giorni. Tale ampio beneficio, grazie alla legge di conversione, non è più ostativo per i reati di cui all’art. 4bis della L. 354/1975, ma deve essere comunque particolarmente comprovata la positiva condotta del detenuto. L’art. 5) introduce poi una sorta di rivoluzione del sistema carcerario: l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi diventa regola fissa del nostro ordinamento. Tale previsione risulta ancora più importante se combinata, poi, con la recentissima sentenza della Cassazione, sez. Penale I n. 6138/14 dep. il 10.02.2014, nel corpo motivazionale della quale si specifica che l’istituto speciale della L. 199/2010 non prevede alcun giudizio in merito alla meritevolezza della misura alternativa, poichè altri sono i fini perseguiti ed indicati nella volontà di attuare il principio del finalismo rieducativo e di rendere possibile l’esecuzione di pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere. In poche parole i Giudici della Sorveglianza devono dare via libera alla detenzione domiciliare nei 18 mesi finali di pena quasi sempre. L’art. 6) introduce modifiche al testo unico in materia di immigrazione e l’art. 7) disciplina, come sopra indicato, il Garante Nazionale dei detenuti ed i relativi Garanti territoriali, che ancora devono trovare reale e concreta applicazione. All’art. 8) infine vengono prorogati sgravi fiscali per chi assume lavoratori detenuti. Il nuovo “Svuotacarceri” risulta, alla luce di quanto detto, sicuramente rivoluzionario sotto vari aspetti e senza dubbio porterà alla diminuzione della popolazione carceraria in tempi brevi, ma non tiene conto del problema dei detenuti in attesa di giudizio e della necessità dell’implemento delle risorse economiche. Tale norma, quindi, sarà utile nel breve periodo, ma non risolverà in maniera definitiva i problemi del sovraffollamento carcerario, che, a breve, si ripresenteranno in assenza di una normativa completa.