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Esercizio abusivo di scommesse alla luce della normativa europea

In Italia, per poter aprire un centro scommesse, si devono ottenere alcune autorizzazioni importanti. Ai sensi dell’art. 88 TULPS, infatti, deve essere rilasciata una concessione da parte dell’AAMS (Amministrazione accentrata dei monopoli di Stato) e un’autorizzazione di polizia. Ogni prescrizione deve essere seguita precisamente, altrimenti si incorre nella condotta penalmente sanzionata dall’ art. 4 della L. 401/1989 che recita: Comma 1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000. Comma 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero. Comma 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. Comma 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Comma 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero. Comma 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. In realtà, però, l’Italia è stata spesso a sua volta sanzionata per non aver rispettato in tale materia i trattati e le normative europee. Il problema si è posto in riferimento a delle Società di Scommesse estere che operavano in Italia attraverso dei centri di trasmissione dati (CTD) che provvedevano alla raccolta di scommesse e al loro invio in forma telematica ad un Server ubicato in altro Stato membro. I gestori di questi centri, concessionari delle Società estere di scommesse, si sono trovati tutti indagati prima e condannati poi, proprio per il reato di esercizio abusivo di scommesse. E’ stata allora adita la Corte di Giustizia Europea, la quale ha fatto chiarezza con alcune sentenze, tra cui la c.d. “Gambelli” e la c.d. “Placanica”. In entrambe l’Italia è stata sanzionata poichè autrice di quadro normativo di riferimento eccessivamente stringente ed improntato al monopolio. Nella sentenza Gambelli si spiegava che le restrizioni di natura transfrontaliera che il nostro Paese operava erano poste in chiara violazione sia dell’art. 49 TFUE che dell’art. 56 TFUE (rispettivamente libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi all’interno dell’UE). Le restrizioni imposte dal legislatore italiano non potevano, infatti, rientrare né tra le clausole di salvaguardia per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, né tra le esigenze di interesse generale poichè lo Stato Italiano incoraggiava, anche a mezzo media, il gioco d’azzardo gestito da concessionari nazionali, limitando quello gestito da concessionari stranieri. Nella successiva sentenza Placanica, invece, si spiegava che la pratica impossibilità per Società di Capitali estere di ottenere una concessione per gioco d’azzardo, equivaleva a violare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, poichè dette società non avevano, di fatto, potuto ottenere quelle autorizzazioni e concessioni. In seguito è intervenuto il Decreto Bersani (d.l. 226/2003) con il quale si è leggermente aperto a maggiori liberalizzazioni in materia, ma comunque con degli stringenti requisiti e tenendo salve le prerogative e gli interessi di coloro che già svolgevano quell’attività. Anche questo provvedimento ha destato forti perplessità ed è stato sanzionato dagli organi di giustizia europea. La materia necessiterebbe di un organico provvedimento di liberalizzazione, nell’attesa del quale, si vedranno affollare i tribunali di soggetti indagati ed imputati per il reato di cui all’art. 4 della L. 401/1989, che poi, in applicazione delle sentenze europee su citate vedranno spesso vedere risolta la loro posizione giuridica con un’assoluzione.

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