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Reati di natura fiscale e la confisca per equivalente

I reati tributari, in gran parte disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000, in situazioni di crisi economica come quella che recentemente ha attraversato il nostro Paese, sono stati attenzionati particolarmente dal nostro Legislatore e numerose sentenze interessanti sono intervenute a chiarire il campo di applicazione delle norme di riferimento. Particolare rilevanza ha avuto la questione relativa ai casi di evasione fiscale delle Società e ai loro beni. In effetti, nel caso in cui un’Impresa non corrisponde quanto dovuto allo Stato, magari non pagando l’IVA, le ritenute certificate, omettendo le dichiarazioni o falsificandole, non pagando i contributi previdenziali INPS ai dipendenti etc.., commetterebbe in astratto un reato tributario. Tale reato tributario però, ad oggi, non può, per legge, vedere imputata o indagata la Società in quanto tale, ma solo quelle persone fisiche che avevano l’obbligo di provvedere a detto pagamento, facendo salvi i beni patrimoniali della stessa Società. Il D.lgs 231/2001, infatti, prevedendo i casi in cui la responsabilità penale è attribuibile alle persone giuridiche, ne esclude i reati tributari. Da questo quadro normativo, quindi, emerge che se una Società commette un reato tributario, non solo non può essere assoggettata ad un processo penale, ma, addirittura, i suoi beni non sono sequestrabili ed attaccabili giuridicamente in alcun modo. Di sicuro chi rischia è colui, persona fisica, che materialmente avrebbe dovuto provvedere, per competenza e per ruolo rivestito all’interno dell’Impresa, al pagamento evaso. Ed in questo caso, sicuramente questo stesso soggetto si trova in una posizione particolarmente complicata. I suoi beni personali, infatti, ben potrebbero essere oggetto di sequestro per equivalente ove si dovesse accertare una sua diretta responsabilità dolosa con conseguente diretto vantaggio economico. Sul tema è intervenuta recentemente, poi, la Cassazione con la Sent. n. 5413/2015, Sez. 4 Penale, che ha precisato che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica non può essere disposto sui beni dell’Ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisce come effettivo titolare dei beni. Per cui, se pur i reati tributari non rientrano nell’elenco indicato dal D.lgs 231/2001, ove si dimostri che una Società sia gestita sostanzialmente da un solo soggetto e che attraverso di essa questo stesso soggetto opera indisturbato per i propri fini personali, ben si potrebbe procedere al sequestro dei beni e/o delle quote societarie nei confronti della società, aggirando il problema dettato dalla lacuna del D.lgs 231/2001.