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Contraffazione di beni e confisca, presupposti della buona fede del terzo estraneo al reato

Il Caso: veniva sequestrato un appartamento in Napoli perchè al suo interno erano stati trovati degli agenti che erano attivi a contraffare delle merci con dei marchi falsi. Si procedeva, quindi, per l’art. 473 e 474ter c.p. e, in applicazione dell’art. 474bis c.p., conseguentemente si sequestrava l’immobile al fine di confiscarlo all’esito dell’eventuale condanna. Tale immobile, però, risultava appartenere ad altro soggetto, locatore estraneo al reato, che vedeva sottrarre un bene alla propria disponibilità per colpa altrui e con la concreta possibilità di perderlo in via definitiva in caso di condanna del reo.

Il locatore decideva, allora, tramite il proprio difensore, di richiedere al Giudice il dissequestro del bene, atteso che nulla aveva a che fare con le condotte illecite del reo. Rappresentava a tal fine di avere dei problemi di salute che gli rendevano difficile la vigilanza sul bene, che il reo era persona diversa dal conduttore, che la locazione era stipulata per attività commerciale, e che l’attività di produzione di merci era quindi possibile secondo contratto ma che non aveva le conoscenze tecniche per sapere se l’attività necessitasse di autorizzazioni particolari. Vista tale istanza, però, il GIP la rigettava rappresentando che le circostanze addotte non valevano a dimostrare l’assoluta buona fede del medesimo e del suo nucleo familiare.

Avverso tale provvedimento la difesa proponeva appello al Tribunale del Riesame, specificandone l’infondatezza, stante le prove addotte, e rappresentando che la tutela del terzo estraneo al reato è da considerarsi come limite invalicabile ad opera sia delle discipline nazionali che internazionali, così come specificato dalla Convezione di Vienna e dalla Convenzione di Strasburgo in tema di confisca dei proventi di reato. Il Tribunale del Riesame, all’esito dell’udienza camerale, aderendo alle richieste difensive, decideva per l’annullamento del provvedimento di rigetto del GIP e restituiva con effetto immediato il bene al titolare, terzo estraneo al reato.

Note

La Procura della Repubblica sequestrava, ai fini di confisca, un appartamento al cui interno si svolgevano attività illecite di contraffazione. L’appartamento, di titolarità di terzo estraneo al reato, era oggetto di istanza di dissequestro. Il rigetto del GIP di tale richiesta veniva successivamente annullato dal Tribunale del Riesame.