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Danni da randagismo: responsabilità solidale tra Comuni ed ASL

La tesi della legittimazione esclusiva delleASL, sulla quale pareva attestarsi in passato la Corte di Cassazione, ha sollevato notevolidubbi e perplessità.

La questione si fondava sul presupposto che le ASL sono dotatedi una propria autonomia amministrativa ed hanno legittimazionesostanziale e processuale e, pertanto, devono essere considerate soggettigiuridici autonomi rispetto agli enti locali, con la conseguenza che, per unverso, non è legittimamente possibile far ricadere sull’ente locale il giudiziodi imputazione dei danni subiti dal soggetto aggredito da un randagio e, peraltro verso, nei giudizi di risarcimento danni intrapresi nei confronti deglienti locali, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli stessi.

Da ultimo, con la sentenza n. 2741/15 pubblicata il12.02.2015, la III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto,confermando ancora una volta l’ultimo indirizzo giurisprudenziale, laresponsabilità solidale tra ASL e Comune per un incidente in cui è statocoinvolto un motociclista ed un cane randagio che improvvisamente attraversavala carreggiata.

Secondo la Suprema Corte, “in base al principio delneminem laedere la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all´omissionedei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla suaattività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cuiall´art. 2043 c.c.. In presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativainvero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operatenel peculiare settore in considerazione”. Sempre la Corte nella sua analisiafferma che “il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l´osservanzadi un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata,specificamente in relazione all´impiego delle misure e degli accorgimentiidonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare oridurre i rischi connessi all´attività di attuazione della funzioneattribuitale. Comportamento cui la P.A. è d´altro canto tenuta già in baseall´obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio disolidarietà sociale, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere neirapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi inobblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardiadell´utilità altrui, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilitàin ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.Condotta che, ove tardiva, carente o comunque inidonea, viene a provocare ( o anon impedire ) la lesione proprio di quei diritti ed interessi la cui tutela èrimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri alla P.A. attribuiti perl´assolvimento della funzione. A tale stregua, in caso di concretizzazionedel rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione delcomportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo,e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest´ultima astringe rimaneinvero presuntivamente provato” .

Pertanto, inconclusione, la S. C. dichiara la responsabilità del comuneconvenuto “atteso che l´ente territoriale è tenuto, in correlazionecon gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere diprevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.

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