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Concorso tra falso e truffa, dove si radica la competenza territoriale?

Il Caso: veniva presentata richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati per la fattispecie di falso e truffa ai sensi degli artt. 483 e 640 II co., poichè uno di loro effettuava una dichiarazione ISEE falsa, che gli altri due utilizzavano al fine di rientrare nella fascia più economica di contribuzione per il pagamento delle tasse universitarie della Università Federico II di Napoli.

Il processo veniva radicato su S. Maria C.V., foro di residenza degli imputati, anche se il certificato ISEE era stato formato in una città in provincia di Napoli e poi consegnato all’Università Federico II di Napoli. Alla prima udienza utile il difensore sollevava eccezione di incompetenza territoriale poichè ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. B) c.p.p. in comb. disp. con l’art. 16 co. 1 c.p.p. nei casi di procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave.

Ebbene, il Giudice accoglieva la richiesta della difesa, considerando che nel caso di specie il reato più grave era l’art. 640 c.p. (truffa), poichè veniva contestata anche l’aggravante della truffa commessa a danno di Ente Pubblico (pena della reclusione da uno a cinque anni), e non era dubitabile che esso si fosse consumato in Napoli, presso la sede dell’Università ove sono state prodotte le false attestazioni di cui all’imputazione. Per l’effetto, il Giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva il fascicolo a Napoli.101

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