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Difesa d’ufficio, nuova riforma a tutela dell’utenza

L’istituto della difesa d’ufficio nasce dal concetto per cui ogni persona che si trova indagata per un reato, di qualsiasi natura esso sia, deve essere assistita, sin dal primo momento utile, da un professionista abilitato che sia in grado di spiegargli tutto quello che deve sapere per improntare la migliore linea difensiva possibile. Ove l’indagato dovesse decidere di avvalersi di un difensore diverso, nominandone uno di propria fiducia, è tenuto a darne comunicazione al difensore d’ufficio, corrispondendo gli onorari dell’eventuale prestazione da lui svolta sino ad allora. Il difensore d’ufficio deve sempre e comunque prestare la propria attività professionale, ove nominato, e deve contattare l’assistito per concordare la migliore linea difensiva. Solo per gravi motivi o per incompatibilità il difensore d’ufficio può rinunciare all’incarico, fatti salvi i compensi dell’opera sino ad allora prestata. Il ruolo di garanzia e di tutela dell’indagato, rivestito dal difensore d’ufficio, è cosa ben diversa da un altro istituto, sempre previsto a tutela dell’indagato, il patrocinio a spese dello Stato. Il difensore d’ufficio riceverà dal cliente gli onorari e le spese al pari del difensore di fiducia, poichè il ruolo e le competenze sono le stesse. Allo stesso modo il patrocinio a spese dello Stato, che per essere concesso richiede requisiti specifici, potrà essere richiesto sia dal cliente difeso dal difensore d’ufficio che dal cliente difeso dal difensore di fiducia, l’importante è rientrare nei parametri di legge. In linea con la tutela dell’indagato, recentemente è stata riformata la disciplina dei difensori d’ufficio con il D.lsg. 6/2015. Sono stati previsti criteri più stringenti, in modo da operare una forte selezione tra gli avvocati. L’elenco di iscrizione dei difensori è diventato unico, poichè nazionale. Possono accedere a questo elenco coloro che hanno i seguenti, alternativi, requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale, o da una Camera Penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all’albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’art. 9 L. 31/12/2012. Ogni anno l’avvocato dovrà produrre all’ordine la documentazione richiesta a comprova del suo operato effettivo, dimostrando di aver partecipato attivamente ad almeno 10 udienze, non di rinvio. Ai professionisti già iscritti all’elenco viene dato tempo un anno per adeguarsi a quanto novellato. Da tale normativa emerge chiaramente l’intento del legislatore di voler selezionare gli avvocati che realmente esercitano la professione penale e di escludere quelli che esercitano in altri campi. In questo modo l’utente sarà sicuro di avere di fronte, in caso di nomina di un difensore d’ufficio, un professionista preparato che esercita effettivamente la professione di penalista.