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Nella guida in stato di ebbrezza, l’avviso di farsi assistere da un difensore è necessario anche nel caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

A seguito di un posto di blocco eseguito da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Marcianise, veniva sottoposta a controllo un’autovettura alla cui guida vi era un uomo in “evidente stato di ebrezza“ e che quindi veniva invitato a sottoporsi a verifica con l’etilometro. Tuttavia, alla richiesta di sottoporsi all’accertamento con alcoltest, l’uomo si rifiutava e gli agenti lo denunciavano ex art. 186 comma 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 252 (codice della strada).

La norma stabilisce che: ”Salvo che il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). [1]

Una volta instauratosi il giudizio di primo grado, il difensore dell’imputato, Avv. Pierluigi Grassi, chiedeva procedersi nelle forme del giudizio abbreviato, atteso che dagli atti del fascicolo del P.M. era emerso che i suddetti agenti di P.G. non avevano provveduto ad informare tempestivamente l’imputato del diritto di assistenza difensiva ai sensi dell’art. 114 disp att. cpp, trattandosi di atto irripetibile per il quale era necessaria  la presenza del difensore.

Il giudice, all’esito del giudizio abbreviato, disponeva, ai sensi dell’art. 441 comma V c.p.p., l’audizione dei due testi di polizia giudiziaria che avevano proceduto al controllo, al fine di comprendere se avessero effettivamente provveduto ad informare preventivamente l’imputato.

La difesa, di contro, si opponeva all’audizione, dal momento che, trattandosi di un atto garantito, l’eventuale avviso ed il conseguente rifiuto di farsi assistere, doveva essere puntualmente precisato e sottoscritto nel relativo verbale che accertava la violazione.

Tuttavia, il giudice, disattendendo l’eccezione difensiva, procedeva ad ascoltare i testi che, però, confermavano l’omissione.

A questo punto il PM concludeva per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, mentre la difesa, rappresentando la necessità che l’avviso di farsi assistere da un difensore è atto prodromico al compimento di qualsiasi atto di accertamento non ripetibile, è sempre  previsto a pena di nullità e pertanto chiedeva l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.

Infatti, per quanto concerne la fase relativa agli accertamenti del tasso alcolemico del conducente di un veicolo, è indubbio in questi casi che per la natura dell’atto – non riproducibile nella fase del giudizio – è necessario procedere all’avviso di farsi assistere da un difensore ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 114 dip. att. e 354 c.p.p..

Come stabilito dalle sezioni unite, nella storica Sentenza n.43825 del 26/09/2014, Rv260603 il sistema di garanzie delineato dal combinato disposto dagli artt.114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia procede all’accertamento per via strumentale, che ha natura urgente ed indifferibile, del tasso alcolemico del conducente di un veicolo.

Il diritto all’avvertimento all’assistenza difensiva nasce, quindi, nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere alla verifica strumentale, atteso che, tale accertamento tecnico, prende avvio con la richiesta rivolta al conducente del veicolo di sottoporsi al test. Pertanto, l’avvertimento del diritto all’assistenza si qualifica come un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali venga effettuato.

Di tale diritto il conducente deve essere preventivamente avvisato anche in caso di successivo rifiuto a sottoporsi al relativo test. In caso contrario, tutti gli atti successivi devono considerarsi viziati da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni inerenti l’assistenza dell’imputato, deducibile fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Per tali considerazioni l’imputato è stato assolto perché  il fatto non sussiste.

Si ringrazia per la collaborazione il dott. Valerio Savini

Sentenza

 

 

 

 

 

[1] con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.

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