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L’Italia e il Biotestamento: un passo in avanti per la dignità e il diritto alla vita

 

Il 22 Dicembre è stata promulgata la Legge n. 219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. La presente legge, pubblicata il 16 Gennaio 2018 , nr. 12, ha avuto un percorso alquanto travagliato nelle aule parlamentari (80 voti a favore, 71 contrari e 6 astensioni all’ultima votazione del Senato). L’attuale disposizione, si adegua e segue parallelamente la Carta Costituzionale e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, determinando un rilevante passo in avanti da parte dello Stato Italiano nel rispetto dei diritti umani e, in particolare,  riverenza verso la dignità di ogni singola persona.

Pertanto, come suddetto, il presento testo rafforza il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce, all’art. 1:che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo dal consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

Tuttavia, la legge disciplina i rapporti tra medico e paziente, presupposto rilevante ma soprattutto, il diritto per ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo le possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario  indicati, nonché gli eventuali rifiuti di trattamento e accertamento o della rinuncia dei medesimi. Per giunta, il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverla e di esprimere il consenso in sua vece. Il tutto viene registrato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario. Il consenso informato, come previsto, ancora all’art.1 com.4, è acquisito in svariati modi e/o strumenti capaci di registrare la volontà del soggetto, il quale esprime le proprie richieste riguardo i trattamenti sanitari previsti. Altro elemento da valutare ed evidenziare per la persona che redige un consenso del rifiuto o mancato prosieguo del trattamento sanitario, è la possibilità di revocare il rifiuto del  consenso prestato, in qualsiasi momento della propria vita. Ciò fa sì che si instauri quel giusto rapporto tra il paziente e il medico, il quale sarà obbligato ad accettare la richiesta redatta o videoregistrata del proprio paziente. Inoltre per i minori e incapaci, il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore. Eccezione vi è all’art. 3 comm. 5 nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui al’art. 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso presento dal r.l.”

Pertanto, il DAT (disposizione anticipata di trattamento), come previsto, è una dichiarazione deposta da ogni persona maggiorenne e capace di intendere di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte. Indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Al riguardo, il DAT dovrà essere rispettato dal medico e redatto per atto pubblico per scrittura privata autenticata  e consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza  del disponente medesimo o, presso strutture sanitarie ah hoc previste al ricevimento del DAT.

Per giunta, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prende origine nella Carta Costituzionale Italiana del 1948. Difatti, all’art. 32, presidia il diritto alla salute: il carattere di limite esterno alla libertà individuale per l’interesse collettivo alla salute. In tal senso, la tutela della salute individuale e collettiva, si configura come completamento volto a proteggere essenzialmente i valori che integrano il profilo assiologico della persona umana. Tra i diritti fondamentali per il caso di specie, include il diritto dell’individuo all’autodeterminarsi, anche in materia di trattamento sanitario. L’autodeterminazione vista come la scelta e la volontà di spingersi fino alla consapevole decisione di interrompere o di sospendere la terapia medica in atto, in qualsiasi fase della vita, anche quella terminale. In altri o simili termini, oggi in Italia, si può scegliere di rifiutare o rinunciare ad un cura invasiva al di là delle conseguenze negative che possono derivare da una decisione astensiva o sospensiva.

La Costituzione Italiana, come la Carta dei Diritti Fondamentale dell’Unione Europea all’art. 2 “ Diritto alla Vita” e all’art. 3 diritto all’integrità della persona, determina che “nell’ambito  della  medicina  e  della  biologia  devono  essere  in  particolare  rispettati  il  consenso  libero  e  informato  della  persona  interessata,  secondo  le  modalità  definite  dalla  legge”. Tale disposizione fanno sì che una persona decida della propria vita in qualsiasi momento, escludendo probabili conflitti con gli obbiettori di coscienza nel campo della medicina nazionale.  Difatti, il medico  dovrà limitarsi all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato, capace d’intendere e di volere, i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile della qualità della vita.

Oltretutto, in materia di Biomedica, viene applicata la Convenzione di Oviedo la quale, costituisce il trattato internazionale riguardante la bioetica e rappresenta una base di sviluppo dei regolamenti internazionali volti ad orientare eticamente le politiche della ricerca di base e applicativa in ambito biomedico ed a proteggere i diritti dell’uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti biotecnologici.

In giurisprudenza più volte ci si è scontrati su questo tema, per i numerosi casi mediatici relativi alle scelte da parte di soggetti e della volontà di autodeterminarsi, scegliendo di rifiutare pratiche di allungamento artificiale sulla propria vita. Basta ricordare il Caso Welby, soggetto malato di distrofia muscolare dall’età di 18 anni, paralizzato ma cosciente; il caso Englaro giovane donna che dal 1992 al 2009 mantenuta in stato vegetativo permanente in seguito a un incidente stradale; fino al caso mediatico di Fabiano Antoniani (in arte Dj Fabo), costretto a “fuggire” in Svizzera, accompagnato da Marco Cappato a porre fine alla propria vita, comunicando ai suoi cari la ferma volontà di morire.

A Marco Cappato è stato contestato dalla Procura della Repubblica di Milano il reato di cui all’art. 580 c.p. per aver “rafforzato” il proposito suicidiario di Fabiano Antoniani, agevolando il trasporto dello stesso in Svizzera, per realizzare e riconoscere la propria volontà, dignità e autodeterminazione. Il predetto caso ha sollevato svariate contestazioni sul fronte delle dichiarazioni di fine vita e aspetti di giuridici/giurisdizionali, in quanto il processo è finito alla Corte Costituzionale di Milano per il parere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli articoli 3, 13 II comma, 25 III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Pertanto, si ritiene che, in forza dei principi costituzionali dettati agli art. 2, 13 I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione, con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che, di conseguenza, sole le azioni che pregiudicano la libertà della sua decisione possa determinare offesa al bene tutelato dalla norma in esame.

 

Per concludere, oggi in italia grazie alla promulgazione della legge in materia di consenso informato  e delle disposizioni anticipate di trattamento relative è possibile decidere per la propria vita riconoscendo la propria dignità e libertà di scegliere della propria vita Tant’è, successivamente alla legge promulgata solo qualche mese fa, vi è stato già un caso di morte assistita a seguito della volontà espressa, esplicita e consapevole da parte di una donna di anni 49 di Nuoro di rinunciare alla vita come previsto dalla legge. Il legale della donna affermava: “E’ stata una scelta di Patrizia molto lucida e coraggiosa. La legge, che tutela il diritto alla salute, alla dignità ed alla autodeterminazione, Patrizia Cocco la aspettava da anni, da quando sentiva di essere imprigionata nella malattia dentro la quale sopravviveva a una vita che lei in quelle condizioni non voleva più vivere”. E’ il primo caso, ma siamo solo all’inizio.

 

 

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