Studio legale associato Forensis

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Se si asportano beni non di pertinenza dell’autovettura dal vano portaoggetti, non si può contestare l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.

Il giorno 26 settembre del 2017 un uomo veniva tratto in arresto da una pattuglia dei carabinieri, per aver tentato di impossessarsi di alcuni oggetti all’interno di un’autovettura nella quale si era introdotto, approfittando del provvisorio allontanamento del proprietario.
Veniva, quindi, rinviato a giudizio con l’accusa di tentato furto aggravato dalla esposizione dei beni alla pubblica fede ai sensi degli artt.56, 624, 625 co.1, n .7 .
Nel corso del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato all’esito della convalida, il PM chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell’imputato con la condanna del N. G. ad un anno di reclusione e ad euro 400 di multa; la difesa chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità nonché, in via gradata , la condanna al minimo della pena con concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti.
All’udienza svoltasi il giorno 10.11.2017, il Giudice alla luce di quanto emerso dal fascicolo del pm e dalle dichiarazioni rese dall’imputato, che ammetteva di aver commesso il fatto spinto da motivazioni economiche, rilevava come, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, fosse ampiamente dimostrata la realizzazione da parte dell’imputato della condotta di tentato furto aggravato contestatagli.
Tuttavia, veniva parimenti esclusa dal Giudice di prime cure la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede secondo l’impostazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez.5, Sentenza n°30358 del 21/06/2016) che chiarisce come la stessa si configuri solo quando vengano sottratti beni che costituiscono parte integrante dell’autoveicolo oppure oggetti destinati durevolmente ad ornamentare lo stesso che, per necessità, non vengono solitamente asportati quando il veicolo rimane incustodito. Ebbene, nel caso di specie la circostanza che il predetto stesse presumibilmente sottraendo delle monete dal vano porta oggetti, esclude di per se la sussistenza della circostanza proprio perché non trattasi di parti integranti l’autoveicolo.
Esclusa quindi la circostanza aggravante, il Tribunale, considerata la totale assenza di una reale istanza di punizione nella denuncia presentata dal titolare dell’autoveicolo, ha emesso una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 624 c.p., per carenza della condizione di procedibilità. Il Supremo Collegio, in particolare, si è di recente espresso sul punto argomentando che è sufficiente, al fine di indicare la volontà di procedere nei confronti del denunciato, anche la mera enunciazione del termine “Querela”, o che comunque, anche in assenza di particolari formule sacramentali, la stessa sia comunque validamente confermata nel corpo dell’atto.
Si ringrazia per la collaborazione il dott. Valerio Savini
Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza nr 30358 del 21-06-2016
Sentenza